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ADEMPIMENTI FISCALI

Lo Studio Samoggia provvede ad eseguire direttamente, senza affidamenti a professionisti esterni, ogni incombenza di natura fiscale obbligatoria a carico del condominio sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

A causa delle disposizioni di legge (DL 4 luglio 2006 n.223 Decreto Bersani e L.296/06 Finanziaria 2007 approvata il 23 dicembre 2006, Legge. 11 dicembre 2016, n. 232, Circolare Sviluppo Economico 1.12.2016) sono divenute obbligatorie numerose procedure fiscali a carico del condominio; le più importanti sono le seguenti
– obbligo di richiedere a tutte le imprese utilizzate per lavori o servizi il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), tale documento ha validità tre mesi e deve pertanto essere aggiornato quattro volte all’anno per ogni impresa (tale obbligo si somma ai precedenti che prevedevano già la conservazione per ogni impresa del Certificato di iscrizione alla CCIAA, la dichiarazione dell’organico aziendale, la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi);
– obbligo di trattenere al momento del pagamento delle prestazioni alle imprese un importo pari al 4% dell’imponibile a titolo di ritenuta d’acconto imposta;
– obbligo di effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, il versamento all’erario della ritenuta d’acconto effettuata, esclusivamente mediante modello ministeriale F24;
– obbligo di attestare alle imprese soggette alla ritenuta, l’avvenuto pagamento del modello F24 e consentire la detrazione di imposta;
– obbligo di redigere entro il termine perentorio dell’anno successivol’attestazione delle ritenute effettuate con mod.CU
– obbligo di riportare le attestazioni delle ritenute effettuate nel mod.770 entro il termine perentorio dell’anno successivo e conservazione per 10 anni per consentire le verifiche fiscali da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il costo di tali prestazioni viene definito sulla base del numero di adempimenti obbligatori effettuati con costi unitari delle prestazioni, come segue :

COSTI MASSIMI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI

1 – Verifica e/o calcolo della ritenuta a ricezione della fattura del fornitore, registrazione in contabilità della ritenuta e scadenziamento al mese successivo, registrazione dell’avvenuto pagamento, redazione della dichiarazione di avvenuto pagamento e invio al fornitore, archiviazione
– per ogni ritenuta d’acconto €.15,00

2 – Compilazione del modello F24 cumolativo con riporto delle ritenute d’acconto in scadenza, pagamento in via telematica, archiviazione.
– per ogni mod. F24 €.20,00

3 – Compilazione mod. 770 per conto del Condominio, con esclusione della porzione relativa ai lavori dipendenti a carico del consulente del lavoro, in funzione del numero totale dei percipienti
– Fino 10 percipienti €. 150,00
– Da 11 a 30 percipienti €. 200,00
– Da 31 a 50 percipienti €. 300,00
– Da 51 a 100 percipienti €. 500,00
– Oltre 100 percipienti €. 600,00
– Oltre 100 percipienti €. 600,00

 


2025 – AGGIORNAMENTI   e comunicazioni CU – 770

  • Certificazione Unica 2025 ed altri adempimenti
    Con la risoluzione n. 13/e del 4 marzo 2024 già l’anno scorso l’Agenzia delle Entrate aveva preannunciato che, a seguito dell’introduzione della dichiarazione precompilata per i rediti
    di lavoro autonomo, si presentava l’esigenza di avere a disposizione tali dati in tempo utili per poter poi elaborare e mettere disposizione del contribuente tale dichiarazione anche
    per i rediti di lavoro autonomo.
    In virtù di quanto prevede il comma 5 dell’art. 2 del Dlgs 108/2024 da quest’anno è stata introdotta la nuova scadenza del 31 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040) così dettando “le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i
    valori sono stati corrisposti”.
    Resta invece il dubbio circa il destino delle CU relative alle ritenute d’acconto effettuate nella misura del 4% e versate con i codici tributo 1019 e 1020, permanendo il dubbio se rientrano nella scadenza del 17 marzo 2025 oppure restano ancorati alla originaria
    scadenza del 31 ottobre 2025. Sicuramente la scadenza del 31 marzo è prevista espressamente per i redditi di lavoro
    autonomo. In tale senso si esprime la succitata norma così come risulta poi ribadito anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9454 del 15 gennaio 2025 asserendo che “le certificazioni di cui al comma 6-ter dell’articolo 4, del DPR n. 322 del 1998, contenente
    esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo”.  Invece con riferimento alle ritenute d’acconto del 4% la suddetta circolare le elenca tra quelle richiamate nella scadenza del 17 marzo. Infatti, al punto 1.1 – f) troviamo:  “l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2024 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
    Sulla scorta di quanto sopra ne discenderebbe che per queste ritenute (codici 1019 e 1020), non essendo espressamente indicate nella disposizione che fissa il termine al 31 marzo 2025 ma risultando invece indicate nella scadenza del 17 marzo, la scadenza
    diventa per l’appunto quella ordinaria del 17 marzo 2025.
    Alla luce di quanto sopra ne discenderebbe quindi il seguente definitivo calendario:
  • redditi da lavoro dipendente o che confluiscono nel 730 precompilato:
  • termine trasmissione telematica del modello CU 2025 (codice tributo 1001 o 1040 nei soli casi prestazioni occasioni): 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica)
  • redditi per prestazioni relative a contratti d’appalto ex art. 25ter DPR 600/73: termine trasmissione telematica del modello CU 2025 (codice tributo 1019 o 1020): 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica) redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • Trasmissione telematica del modello CU 2025 (codice tributo 1040): 31.3.2025, redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata: termine trasmissione telematica del modello CU 2025 31.10.2025
    Risulta effettivamente necessario un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la corrispondenza del calendario sopra riportato, anche perché risulta incomprensibile la distinzione di data che verrebbe effettuate tra le ritenute d’acconto per lavoro autonomo (cod. 1040) e quelle per prestazioni relative a contratti d’appalto (cod. 1019 e 1020).
    Rimane invece invariata e valida per tutte le tipologie di CU la scadenza relativa alla consegna fisica del documento al percipiente fissata al 7 marzo 2025.
    Un’ulteriore novità introdotta a decorrere da quest’anno è relativa ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex L. 190/2014) e il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) per i quali non deve più essere trasmessa la CU all’Agenzia delle Entrate. A tale riguardo resta il dubbio se debbano poi essere dichiarati nell’ambito del quadro AC. Probabilmente questo aspetto sarà sciolto solo in sede di istruzioni per la compilazione del quadro AC.Infine, sempre in tema di CU, si ricorda che recentemente l’Agenzia delle Entrate ha mutato la sua posizione in funzione della quale non riteneva possibile fruire del ravvedimento operoso. Tale  impostazione è stata recentemente superata. Più precisamente, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 (quesito n. 6 – pagina 15)
    l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato superato il precedente orientamento affermando che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio del CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.
    Sempre in tema di gestione delle ritenute d’acconto, precisamente con riferimento all’altro adempimento rappresentato dal modello 770, si fa presente che alle suddette scadenze da quest’anno si aggiunge un ulteriore adempimento da rispettare quale opzione alternativa all’invio del modello 770. Si tratta della procedura semplificata cui sarà possibile fare ricorso al posto della presentazione del modello 770 e che è stata introdotta con il
    provvedimento n. 25978/2025 dell’Agenzia delle Entrate avente effetto dal 6 febbraio 2025.
    Possono fare ricorso a tale nuova procedura, che si sostanzia nella possibilità di trasmettere al momento dell’invio del modello F24 con la nuova comunicazione denominata “prospetto delle ritenute/trattenute operate”, i soggetti che:
    corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
    sono obbligati a operare ritenute alla fonte;
    effettuano il versamento delle suddette ritenute presentando il modello F24 esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
    Con la comunicazione “prospetto delle ritenute/trattenute operate” vanno indicati i seguenti dati:
    ammontare delle ritenute operate e versate indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (nonché la Regione o il Comune a cui si riferiscono eventuali addizionali IRPEF);
    ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
    eventuali crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
    ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
    codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
    Per quanto concerne, invece, i sostituti d’imposta che non si avvalgono della nuova modalità di comunicazione dei dati, questi dovranno continuare a presentare il modello 770, per l’intero anno di riferimento.
    Per quanto riguarda, infine, le ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono effettuare i relativi versamenti tramite il 30 aprile 2025.
    Per concludere infine la mappa delle scadenze che l’amministratore condominiale deve affrontare nel corrente mese di marzo si ricorda:
    -entro il 16 marzo 2025 vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
    -entro il 16 marzo 2025 invio del modello CIR20 con il quale viene dichiarata l’esercizio dell’opzione alternativa alla fruizione diretta della detrazione per:
    un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
    credito d’imposta la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.
    Si sottolinea che l’obbligo di comunicazione permane anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell’anno di riferimento, è stata esercitata l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 53174 dell’anno scorso, ha precisato che l’esonero dall’obbligo di comunicazione si può verificare solo nel caso in
    cui tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. In tale fattispecie resta obbligatorio il solo
    invio del modello CIR20. L’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che è però sufficiente che un solo condomino non eserciti tale opzione perché resti vigente l‘obbligo di invio della comunicazione dei dati riferiti a tutti gli interventi condominiali effettuati nell’anno
    precedente, ivi compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
    Si ricorda infine, che l’eventuale mancato rispetto  dell’adempimento di cui a punto 1 (comunicazione dei dati alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio) è sanzionato in capo all’amministratore del condominio quale soggetto obbligato al rispetto del suddetto adempimento ma non inficia il diritto alla detrazione a favore del singolo soggetto beneficiario.
  • Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI